Glutine, celiachia e diritto

Che c’entra un avvocato con un blog rivolto ai celiaci, anzi quale legame unisce glutine, celiachia e diritto?

Un legale nel Collettivo Scientifico: perché?

Questa probabilmente è la domanda che si sono posti e si pongono coloro che, una volta entrati nella pagina del nostro blog, scorrendo i nominativi e le relative qualifiche e titoli dei componenti del Collettivo Scientifico, hanno rinvenuto la presenza di ben due avvocati e cioè il sottoscritto ed il collega Ballai.

In effetti, a prima vista, nutrizionisti, biologi, medici ed esperti – peraltro, come è ovvio che sia, membri nel Collettivo Scientifico – appaiono figure professionali ben più legittimate a parlare di celiachia e a spiegare cos’è, come si manifesta e quali sono le sue cause.

Ebbene, la presenza di un avvocato, o di un esperto giurista che dir si voglia, è giustificata dalla circostanza che sono numerosissime le norme – nell’ambito di una legislazione, in verità, poco organica e che le vede sparse qua e là all’interno di Regolamenti europei vari, decreti, leggi ecc. – volte a stabilire criteri, obblighi e oneri a carico di produttori, trasformatori, trasportatori, rivenditori e somministratori di prodotti alimentari, tutte tese a informare e mettere al sicuro coloro che sono affetti da celiachia, delle quali certamente ci stiamo occupando, e ancor più ci occuperemo in futuro, in questo blog nel tentativo di contribuire a rendere i celiaci persone sia maggiormente informate dei loro diritti sia maggiormente consapevoli dei pericoli che possono correre quotidianamente.

Glutine, celiachia e diritto

Del resto, la stragrande maggioranza delle persone, ivi comprese quelle affette da celiachia, ignora che sono proprio taluni di questi regolamenti, decreti e leggi (come detto, numerosi e talvolta di non agevole interpretazione ) a dirci perfino cos’è il glutine, quale individuo può (o deve) definirsi celiaco e, ovviamente, quali caratteristiche devono possedere gli alimenti destinati a tale categoria di persone; in buona sostanza, è giusto dire che celiaco e celiachia (ma anche glutine) sono termini, o meglio, definizioni normate nel loro significato e nel loro utilizzo.

In effetti, il medico ci spiega cos’è la patologia della celiachia, con quali sintomi si manifesta e quali sono le conseguenze sull’individuo che ne è affetto, il biologo ci spiega cos’è il glutine e qual è la sua relazione con la malattia (tale nesso eziologico appare ormai talmente pacifico nella comunità scientifica da indurre perfino un giurista a sbilanciarsi nell’affermarne l’esistenza), mentre il nutrizionista può suggerirci quali cibi devono evitarsi e quali invece è possibile assumere per non incorrere in problemi.

Il ruolo del giurista

È compito del giurista – questa figura apparentemente estranea al contesto che qui ci occupa – però, normativa alla mano (europea, soprattutto, ma anche nazionale), spiegare o interpretare cos’è per il legislatore la celiachia, chi è celiaco e chi non lo è, quali materie prime e quali alimenti, trasformati o semilavorati, possono essere assunti dai celiaci in sicurezza e quali no e, ovviamente, quali vincoli, regole, tecniche e metodi di lavorazione, di preparazione, di confezionamento, di conservazione, di immagazzinamento, di stoccaggio o di trasporto devono adottare tutti gli operatori della filiera che hanno a che fare, in qualunque sua fase, con prodotti alimentari destinati ai celiaci.

Una molteplicità di norme il cui mancato rispetto comporta per lo più sanzioni di carattere meramente amministrativo ma che, si evidenzia, in casi estremi e ove vi siano conseguenze per la salute particolarmente gravi, possono avere anche rilevanza penale.

Garanzie per il consumatore

Rimandando ai nostri futuri articoli l’esame più dettagliato della normativa di cui qui si è solo ricordata l’esistenza, un dato di carattere generale, certamente meritevole di essere evidenziato da subito, è ricavabile dall’esame delle norme in tema di celiachia e in particolare dall’esame di quelle destinate agli operatori professionali che commercializzano prodotti specificamente destinati ai celiaci e cioè la previsione di specifici obblighi di informazione circa l’esatto loro contenuto e/o l’esatta loro composizione e ciò al fine di garantire la massima tutela possibile al consumatore (celiaco) che acquista e assume un prodotto alimentare confidando – etichetta alla mano – che esso possieda proprio quelle determinate caratteristiche o proprietà dichiarate e che sia compatibile con la sua condizione.

In buona sostanza, il cittadino/consumatore/celiaco se acquista e assume un prodotto “dichiaratamente” destinato all’assunzione da parte dei celiaci deve avere la garanzia di poterlo fare in assoluta tranquillità e sicurezza, nella certezza che esso non potrà in alcun modo arrecare nocumento alla sua salute.

Le responsabilità degli attori del senza glutine

Ciò posto, è giusto dire che se ricade certamente sulla “mano” pubblica, una volta stabilite le norme, l’assolvimento del compito di vigilare affinché gli operatori professionali della filiera le rispettino, è giusto dire anche che è compito del cittadino/consumatore/celiaco informarsi e conoscere tali norme cosicché la loro conoscenza potrà indurlo ad astenersi dall’acquistare o assumere prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza normativamente previsti o che, semplicemente, non sono appropriati alla sua condizione.

Glutine celiachia e diritto: conclusioni

In conclusione, possiamo affermare come nella materia che qui ci occupa ovvero glutine, celiachia e diritto (e che il sottoscritto tenterà di trattare sotto l’unico profilo che gli compete) sia più che mai vero che una corretta e adeguata conoscenza delle molteplici norme in tema di alimentazione vale non solo a consentire la rivendicazione e la salvaguardia di diritti costituzionalmente riconosciuti e normativamente salvaguardati ma anche ad evitare, molto più prosaicamente, di arrecare nocumento alla propria salute.

Avv. Ivo Mazzone

Collettivo Scientifico