Parliamo di panettone e pandoro senza glutine: chiamarli “Dolce di Natale senza glutine” sarebbe discriminatorio?
Pandoro o Panettone: il dilemma di ogni Natale che si rispetti. E i dolci della tradizione in versione senza glutine, si possono chiamare comunque così?
Sono passate poche settimane da Natale, quasi una da Capodanno e fra un po’ di ore l’Epifania, ultima giornata di festa che porrà la parola fine alla pausa natalizia. Ancora gli scaffali dei supermercati offrono comunque una vasta scelta, dolci di tutti i tipi, scontati e rigorosamente anche con la scritta panettone e pandoro “senza glutine”.
Cosa stabilisce il disciplinare.
In linea generale, il disciplinare stabilisce con precisione forma, aspetto, ingredienti e metodi di produzione che devono essere utilizzati per poter vendere dolci con il nome “Panettone” e “Pandoro” e ci chiediamo: “Permetterà la preparazione dei due dolci della tradizione per celiaci, senza farina di grano? La risposta è affermativa, ma è un cambiamento veramente recente. La decisione del Ministero della Salute riguardante l’estensione della denominazione “Panettone” e “Pandoro” ai prodotti per celiaci, è solo perché questi rientrano nell’ambito dei dietetici e le loro caratteristiche prescindono da quelle richieste dalle normative, benché si limitino alla sola sostituzione degli ingredienti necessari allo scopo (sostituzione della farina di frumento in questo caso), ma va ancora più monitorata perché concessioni come la sostituzione dell’ingrediente principale potrebbero togliere valore alla ricetta, che ha fama internazionale proprio per il rispetto delle tradizioni, senza deroghe ed eccezioni.
La normativa relativa a panettone e pandoro senza glutine.
Il decreto ministeriale del 22 luglio 2005, normativa sui lievitati di ricorrenza, che definisce con precisione caratteristiche e composizione di panettoni, pandori, colombe, savoiardi, amaretti e la normativa vigente in materia di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare (Dlgs. 111/92) e il decreto ministeriale del 8 giugno 2001, riguardante l’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, che prevedono l’autorizzazione dello stabilimento, notifica dell’etichetta e l’inclusione in un apposito registro, hanno confermato la possibilità della commercializzazione di tali prodotti riportando le medesime denominazioni riservate, proprio per non penalizzare l’interesse di quella specifica categoria di consumatori che si trova impossibilitata a consumare alimenti contenenti glutine.
Conclusioni.
La diatriba tra panettoni e pandori, senza farina di frumento per celiaci, dura oramai diversi anni, il Ministero della Salute ha detto la sua concedendo la deroga a tale nome, solo perché questi sono inseriti tra gli alimenti ai fini dietetici e solo perché non producendoli, lasceremo tali persone senza la possibilità di poter gustare un dolce tipico della tradizione. Chiamarlo “Dolce di Natale senza glutine” sarebbe discriminatorio? Ai posteri l’ardua sentenza.